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INFORMATIVA GENERALE  SULLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DESTINAZIONE DEL TFR.

In applicazione dei contenuti del D. Lgs. 5.12.2005 n. 252 e della Legge Finanziaria 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni lavoratore dovrà decidere la destinazione del suo TFR maturando in maniera esplicita o tacita.

Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007, il semestre decorre dalla data di assunzione e termina 6 mesi dopo.

Rammentiamo che, invece, il TFR maturato sino alla data di esercizio di tale opzione resta comunque accantonato presso l’Azienda e sarà rivalutato in corso di rapporto e liquidato alla cessazione del rapporto o anticipato nel corso dello stesso con le consuete modalità.

In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria è necessario distinguere tra:

1 lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal   29.4.1993

1.1   modalità esplicita

Il lavoratore, attraverso una dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda, deve indicare:

a)  se conferire l’intero TFR maturando ad un fondo di previdenza        complementare contrattuale (che è denominato anche fondo chiuso o fondo negoziale), con l’indicazione del Fondo prescelto;

b)       se conferire l’intero TFR maturando ad un fondo aperto (gestito da banche o assicurazioni). In questo caso il lavoratore deve sapere che non potrà usufruire del contributo aggiuntivo del datore di lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro in misura variabile tra l’1% e l’1,5% del salario lordo annuo. Inoltre, il lavoratore deve sapere che questo tipo di scelta  comporta oneri di gestione del fondo che sono in media quattro volte superiori a quelli di un fondo contrattuale (1,8% annuo a fronte dello 0,45%);

c)       se conferire l’intero TFR maturando ad una polizza assicurativa con finalità previdenziali (PIP). Anche In questo caso il lavoratore deve sapere che non potrà usufruire del contributo aggiuntivo del datore di lavoro di cui sopra. Inoltre, il lavoratore deve sapere che questo tipo di scelta  comporta oneri di gestione del fondo che sono molto superiori a quelli di un fondo contrattuale (6,8% annuo per i primi tre anni di permanenza che diminuisce al 2,6% annuo per i successivi sette anni di permanenza e all’1,6% annuo per una successiva permanenza di 25 anni a fronte dello 0,45% annuo dei fondi contrattuali per qualunque durata di permanenza);    

d)      se mantenere l’intero TFR maturando presso l'Azienda (In questo caso se l’Azienda ha in forza 50 o più dipendenti, il TFR dovrà essere versarlo in un fondo del Tesoro gestito dall’INPS). Anche in questo caso il lavoratore deve sapere che non potrà usufruire del contributo aggiuntivo del datore di lavoro.


 

1.2   modalità tacita (silenzio assenso)

Nel caso in cui, entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non esprima alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR (per i nuovi assunti l’opzione deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di assunzione), a decorrere dal 1° luglio 2007 l’Azienda trasferirà automaticamente il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria ovvero ad altra forma collettiva eventualmente individuata con accordo aziendale.

Se il lavoratore non effettua alcuna scelta, nell’ipotesi di insussistenza di una forma pensionistica complementare (cioè quando il contratto collettivo di lavoro o un accordo aziendale non prevedono alcuna forma pensionistica negoziale a cui conferire il TFR tramite il silenzio assenso), tutto il TFR maturando verrà trasferito dal datore di lavoro ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’INPS.

*    *    *

2 lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993

Anche tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al precedente punto 1.

Tuttavia, tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità lavorativa, possono destinare alle forme di previdenza complementare anche soltanto una parte del TFR maturando.

2.1   modalità esplicita

I lavoratori:

·     se sono già iscritti ad una forma pensionistica complementare contrattuale (es. FOPEN, COMETA, FONCHIM, FONTE, ecc), dal 1° gennaio 2007 possono scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda, di confermare l’adesione al Fondo contrattuale specificando che dalla suddetta data verrà conferito l’intero TFR maturando;

·      se sono già iscritti ad una forma pensionistica complementare contrattuale, dal 1° gennaio 2007 possono scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda, di confermare l’adesione al Fondo contrattuale con la stessa quota versata in precedenza, mantenendo presso l’Azienda la quota residua di TFR (in tal caso, per i lavoratori di aziende con 50 o più dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al fondo del Tesoro gestito dall’INPS);

·     se non sono iscritti ad una forma pensionistica complementare, dal 1° gennaio 2007, possono scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata all’Azienda, di trasferire il TFR futuro a una delle forme forma pensionistiche complementari indicate nei precedenti punti a, b, c  (punto 1.1 della modalità esplicita per i lavoratori di prima occupazione dal 28/04/93 sopra riportata) nella misura fissata dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.


 

2.2   modalità tacita (silenzio-assenso)

Per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 che non esprimono alcuna scelta sul TFR, si determina l’adesione tacita (silenzio-assenso) e l’Azienda trasferirà automaticamente tutto il TFR maturando alla forma pensionistica negoziale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria ovvero ad altra forma collettiva eventualmente individuata con accordo aziendale.

Per i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare che non effettuano alcuna scelta, scatta la norma del silenzio assenso e il datore di lavoro trasferirà l’intero TFR maturando alla forma pensionistica negoziale prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria ovvero ad altra forma collettiva eventualmente individuata con accordo aziendale.

Per i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare che non effettuano alcuna scelta, nell’ipotesi di insussistenza di una forma pensionistica complementare (cioè quando il contratto collettivo di lavoro o un accordo aziendale non prevedono alcuna forma pensionistica negoziale a cui conferire il TFR tramite il silenzio assenso), tutto il TFR maturando verrà trasferito dal datore di lavoro ad un fondo pensione complementare residuale istituito presso l’INPS.

*    *    *

Va inoltre precisato:

1)      La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite consentirà di accedere alle anticipazioni nei limiti disposti dal D.Lgs 252/05;

2)      La destinazione del TFR futuro ad una forma pensionistica complementare con modalità esplicite e tacite (silenzio assenso) non potrà essere revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR presso l’Azienda potrà in ogni momento essere revocata per aderire ad una forma pensionistica complementare;

3)      Il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare con modalità esplicite comporta per il lavoratore aderente l’obbligo del versamento di una quota aggiuntiva in misura pari a quella del datore di lavoro (in media l’entità del contributo aggiuntivo va dall’1% all’1,5%). Se, invece, il lavoratore volesse accantonare un risparmio previdenziale maggiore per poter realizzare una rendita complementare sull’ordine del 20-25 per cento, oltre a una significativa liquidazione una tantum, può scegliere di aderire al fondo negoziale con un contributo aggiuntivo superiore a quello obbligatorio stabilito dal contratto collettivo di lavoro. In sostanza il lavoratore, versando al fondo pensione di categoria i contributi aggiuntivi compie un’operazione analoga alla stipula di una polizza assicurativa con vantaggi consequenziali notevolmente migliori delle polizze (costi di gestione molto contenuti);

4)      Il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare con modalità tacite fa venire meno l’obbligo del datore di lavoro al versamento della contribuzione aggiuntiva prevista dalla contrattazione collettiva e, ovviamente, fa venire meno l’obbligo del lavoratore al versamento della contribuzione aggiuntiva equivalente;

5)      L’opzione non dovrà essere effettuata dai lavoratori, che, per legge, hanno già accantonato il 100% del proprio TFR (lavoratori di prima occupazione dopo il 28 aprile 1993);

6)      L’opzione dovrà essere effettuata dai dirigenti industriali, che versano al Fondo solo parte del TFR, nei seguenti casi:

a)      Dirigenti iscritti prima del 28 Aprile 1993 a un Fondo pensionistico complementare esistente al 15 Novembre 1992 (Dirigenti «Vecchi iscritti» di classe «A»);

b)     Dirigenti iscritti per la prima volta ad un Fondo pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993, ma con qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quali lavoratori subordinati, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie dell’INPS-INPDAI (Dirigenti «Nuovi iscritti» di classe «B»).

*    *    *
PERCORSO DECISIONALE  1

 

Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta alla previdenza

obbligatoria dal 29 aprile 1993

 

 

 

 

 


            Modalità di scelta esplicita                                          Modalità di scelta tacita

                                                                                                                                

 

 

Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) il lavoratore esprime la volontà di:

 

1)       conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta

2)       mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito fondo gestito dall’INPS 

 

Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) il lavoratore non  esprime alcuna volontà. In tal caso si applica la norma del silenzio assenso (adesione tacita)

                                                      

 

 

Il datore di lavoro trasferisce l’intero TFR maturando a:

  • forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva) prevista dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali anche territoriali. Nel caso di esistenza di più forme pensionistiche collettive applicabili, il trasferimento del TFR avviene verso quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda salvo diverso accordo aziendale

Nel caso di insussistenza di forma pensionistica complementare che rende inapplicabile il percorso di cui al precedente punto 1), il trasferimento del TFR avviene verso la forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS 

 


PERCORSO DECISIONALE  2

 

Lavoratore dipendente iscritto per la prima volta alla previdenza

obbligatoria prima del 29 aprile 1993

 

 

 

 

 


  Al 1° gennaio 2007 iscritto alla P.C.              Al 1° gennaio 2007 non iscritto alla P.C.              

                                                                                                                                

 

ADESIONE ESPLICITA

Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) il lavoratore esprime la volontà di:

 

1)       conferire il residuo del TFR maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale il lavoratore già aderisce

2)       mantenere il residuo del TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito fondo gestito dall’INPS 

ADESIONE TACITA

Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) il lavoratore non  esprime alcuna volontà. In tal caso si applica la norma del silenzio assenso e pertanto il datore di lavoro provvede a:

  • conferire il residuo del TFR maturando alla forma di previdenza complementare collettiva alla quale il lavoratore già aderisce

 

ADESIONE ESPLICITA

Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) il lavoratore esprime la volontà di:

                                                      

 

1)       conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare nella misura fissata dai contratti collettivi o dagli accordi aziendali. Se i contratti o gli accordi non prevedono tali misure, il trasferimento del TFR deve essere effettuato nella misura minima del 50%

2)       mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. Per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito fondo gestito dall’INPS

ADESIONE TACITA

Entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di assunzione se successiva al 1° gennaio 2007) il lavoratore non  esprime alcuna volontà. In tal caso il datore di lavoro provvede a:

  • trasferire l’intero TFR maturando alla forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva) prevista dai contratti o dagli accordi aziendali anche territoriali. Nel caso di esistenza di più forme pensionistiche collettive applicabili, il trasferimento avviene verso quella con più adesioni di lavoratori dell’azienda salvo diverso accordo aziendale

Nel caso di insussistenza di forma pensionistica complementare che rende inapplicabile il percorso di cui al precedente punto 1), il trasferimento del TFR avviene verso il fondo di previdenza complementare istituito presso l’INPS    


 
 
 
 
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