INFORMATIVA
GENERALE SULLA
RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E
DESTINAZIONE DEL TFR.
In
applicazione dei contenuti del D. Lgs. 5.12.2005 n.
252 e della Legge Finanziaria 2007, a decorrere dal
1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni
lavoratore dovrà decidere la destinazione del suo
TFR maturando in maniera esplicita o tacita.
Per
i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007, il
semestre decorre dalla data di assunzione e termina
6 mesi dopo.
Rammentiamo
che, invece, il TFR maturato sino alla data di
esercizio di tale opzione resta comunque accantonato
presso l’Azienda e sarà rivalutato in corso di
rapporto e liquidato alla cessazione del rapporto o
anticipato nel corso dello stesso con le consuete
modalità.
In
relazione all’anzianità contributiva maturata
presso gli enti di previdenza obbligatoria è
necessario distinguere tra:
1
lavoratori
dipendenti iscritti ad un ente di previdenza
obbligatoria dal
29.4.1993
1.1
modalità
esplicita
Il
lavoratore, attraverso una dichiarazione scritta
indirizzata all’Azienda, deve indicare:
a)
se conferire l’intero TFR maturando ad un
fondo di previdenza
complementare contrattuale (che è denominato
anche fondo chiuso o fondo negoziale), con
l’indicazione del Fondo prescelto;
b)
se conferire l’intero TFR maturando ad un
fondo aperto (gestito da banche o assicurazioni). In
questo caso il lavoratore deve sapere che non potrà
usufruire del contributo aggiuntivo del datore di
lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro
in misura variabile tra l’1% e l’1,5% del
salario lordo annuo. Inoltre, il lavoratore deve
sapere che questo tipo di scelta
comporta oneri di gestione del fondo che sono
in media quattro volte superiori a quelli di un
fondo contrattuale (1,8% annuo a fronte dello
0,45%);
c)
se conferire l’intero TFR maturando ad una
polizza assicurativa con finalità previdenziali (PIP).
Anche In questo caso il lavoratore deve sapere che
non potrà usufruire del contributo aggiuntivo del
datore di lavoro di cui sopra. Inoltre, il
lavoratore deve sapere che questo tipo di scelta
comporta oneri di gestione del fondo che sono
molto superiori a quelli di un fondo contrattuale
(6,8% annuo per i primi tre anni di permanenza che
diminuisce al 2,6% annuo per i successivi sette anni
di permanenza e all’1,6% annuo per una successiva
permanenza di 25 anni a fronte dello 0,45% annuo dei
fondi contrattuali per qualunque durata di
permanenza);
d)
se mantenere l’intero TFR maturando presso
l'Azienda
(In questo caso se l’Azienda ha in forza 50 o più
dipendenti, il TFR dovrà essere versarlo in un
fondo del Tesoro gestito dall’INPS). Anche
in questo caso il lavoratore deve sapere che non
potrà usufruire del contributo aggiuntivo del
datore di lavoro.
1.2
modalità
tacita
(silenzio
assenso)
Nel
caso in cui, entro
il 30 giugno 2007 il
lavoratore non esprima alcuna indicazione relativa
alla destinazione del TFR (per i nuovi assunti
l’opzione deve essere effettuata entro 6 mesi
dalla data di assunzione),
a decorrere dal 1° luglio 2007 l’Azienda
trasferirà automaticamente il TFR maturando alla
forma pensionistica collettiva prevista dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di
categoria ovvero ad altra forma collettiva
eventualmente individuata con accordo aziendale.
Se
il
lavoratore non effettua alcuna scelta,
nell’ipotesi di insussistenza
di una forma pensionistica complementare (cioè
quando il contratto collettivo di lavoro o un
accordo aziendale non prevedono alcuna forma
pensionistica negoziale a cui conferire il
TFR tramite il silenzio assenso), tutto
il TFR
maturando verrà trasferito dal datore di lavoro ad
un fondo pensione complementare residuale istituito
presso l’INPS.
*
*
*
2
lavoratori
dipendenti iscritti ad un ente di previdenza
obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993
Anche
tali lavoratori sono chiamati ad effettuare la
scelta sulla destinazione del TFR maturando, negli
stessi termini e con le stesse modalità di cui al
precedente punto 1.
Tuttavia,
tali lavoratori, in ragione della maggiore anzianità
lavorativa, possono
destinare alle forme di previdenza complementare
anche soltanto una parte del TFR maturando.
2.1
modalità
esplicita
I
lavoratori:
·
se
sono già iscritti ad una forma pensionistica
complementare contrattuale (es. FOPEN, COMETA,
FONCHIM, FONTE, ecc), dal 1° gennaio 2007 possono
scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata
all’Azienda, di confermare l’adesione al Fondo
contrattuale specificando che dalla suddetta data
verrà conferito l’intero TFR maturando;
·
se
sono già iscritti ad una forma pensionistica
complementare contrattuale, dal 1° gennaio 2007 possono
scegliere, con dichiarazione scritta indirizzata
all’Azienda, di confermare l’adesione al Fondo
contrattuale con la stessa quota versata in
precedenza, mantenendo presso l’Azienda la quota
residua di TFR (in tal caso, per i lavoratori di
aziende con 50 o più dipendenti, il residuo TFR è
trasferito dal datore di lavoro al fondo del Tesoro
gestito dall’INPS);
·
se
non sono iscritti ad una forma pensionistica
complementare, dal 1° gennaio 2007,
possono scegliere, con dichiarazione scritta
indirizzata all’Azienda, di trasferire il TFR
futuro a una delle forme forma pensionistiche
complementari indicate nei precedenti punti a, b, c
(punto 1.1 della modalità esplicita per i
lavoratori di prima occupazione dal 28/04/93 sopra
riportata) nella misura fissata dagli accordi
collettivi o, in assenza di accordi in merito, in
misura non inferiore al 50%.
2.2
modalità
tacita (silenzio-assenso)
Per
i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria
prima del 29 aprile 1993 che non esprimono alcuna
scelta sul TFR, si determina l’adesione tacita
(silenzio-assenso) e l’Azienda
trasferirà automaticamente tutto il TFR maturando
alla forma pensionistica negoziale prevista dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di
categoria ovvero ad altra forma collettiva
eventualmente individuata con accordo aziendale.
Per
i
lavoratori non iscritti alla previdenza
complementare che non effettuano alcuna scelta,
scatta la norma del silenzio assenso e il datore di
lavoro trasferirà l’intero TFR maturando alla
forma pensionistica negoziale prevista dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria ovvero
ad altra forma collettiva eventualmente individuata
con accordo aziendale.
Per
i lavoratori non iscritti alla previdenza
complementare che
non effettuano alcuna scelta,
nell’ipotesi
di insussistenza
di una forma pensionistica complementare (cioè
quando il contratto collettivo di lavoro o un
accordo aziendale non prevedono alcuna forma
pensionistica negoziale a cui conferire il
TFR tramite il silenzio assenso), tutto
il TFR
maturando verrà trasferito dal datore di lavoro ad
un fondo pensione complementare residuale istituito
presso l’INPS.
*
*
*
Va
inoltre precisato:
1)
La destinazione del TFR futuro ad una forma
pensionistica complementare, sia con modalità
esplicite che tacite consentirà di accedere alle
anticipazioni
nei limiti disposti dal D.Lgs 252/05;
2)
La
destinazione del TFR futuro ad una forma
pensionistica complementare con modalità esplicite
e tacite (silenzio assenso) non potrà essere
revocata, mentre la scelta di mantenere il TFR
presso l’Azienda potrà in ogni momento essere
revocata per aderire ad una forma pensionistica
complementare;
3)
Il
conferimento del TFR ad una forma di previdenza
complementare con modalità esplicite comporta per
il lavoratore aderente l’obbligo del versamento di
una quota aggiuntiva in misura pari a quella del
datore di lavoro (in media l’entità del
contributo aggiuntivo va dall’1% all’1,5%). Se,
invece, il lavoratore volesse accantonare un
risparmio previdenziale maggiore per poter
realizzare una rendita complementare sull’ordine
del 20-25 per cento, oltre a una significativa
liquidazione una tantum, può scegliere di aderire
al fondo negoziale con un contributo aggiuntivo
superiore a quello obbligatorio stabilito dal
contratto collettivo di lavoro.
In
sostanza il lavoratore, versando al fondo pensione
di categoria i contributi aggiuntivi compie
un’operazione analoga alla stipula di una polizza
assicurativa con vantaggi consequenziali
notevolmente
migliori delle polizze (costi di gestione molto
contenuti);
4)
Il
conferimento del TFR ad una forma di previdenza
complementare con modalità tacite fa
venire meno l’obbligo del datore di lavoro al
versamento della contribuzione aggiuntiva prevista
dalla contrattazione collettiva e, ovviamente, fa
venire meno l’obbligo del lavoratore al versamento
della contribuzione aggiuntiva equivalente;
5)
L’opzione
non dovrà essere effettuata dai lavoratori, che,
per legge, hanno già accantonato il 100% del
proprio TFR (lavoratori di prima occupazione dopo il
28 aprile 1993);
6)
L’opzione
dovrà essere effettuata dai dirigenti industriali,
che versano al Fondo solo parte del TFR, nei
seguenti casi:
a)
Dirigenti
iscritti prima del 28 Aprile 1993 a un Fondo
pensionistico complementare esistente al 15 Novembre
1992 (Dirigenti «Vecchi iscritti» di classe «A»);
b)
Dirigenti
iscritti per la prima volta ad un Fondo
pensionistico complementare dopo il 27 Aprile 1993,
ma con qualche anzianità contributiva acquisita,
prima di tale data, quali lavoratori subordinati,
nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie
dell’INPS-INPDAI (Dirigenti «Nuovi iscritti» di
classe «B»).
*
*
*
PERCORSO DECISIONALE 1
Lavoratore
dipendente iscritto per la prima volta alla
previdenza
obbligatoria
dal 29 aprile 1993
|
Modalità
di scelta esplicita
Modalità
di scelta tacita
Entro
il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla
data di assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007) il lavoratore esprime
la volontà di:
1)
conferire il TFR maturando alla forma
di previdenza complementare da lui scelta
2)
mantenere il TFR maturando presso il
datore di lavoro. In tal caso, per i
lavoratori di aziende con più di 50
dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad
apposito fondo gestito dall’INPS
|
Entro
il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla
data di assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007) il lavoratore non
esprime alcuna volontà. In
tal caso
si applica la norma del silenzio
assenso (adesione tacita)
Il
datore di lavoro trasferisce l’intero TFR
maturando a:
-
forma
pensionistica collettiva (fondo
negoziale o fondo aperto con adesione
collettiva) prevista dai contratti
collettivi o dagli accordi aziendali
anche territoriali. Nel caso di
esistenza di più forme pensionistiche
collettive applicabili, il trasferimento
del TFR avviene verso quella con il
maggior numero di adesioni di lavoratori
dell’azienda salvo diverso accordo
aziendale
Nel
caso di insussistenza di forma pensionistica
complementare che rende inapplicabile il
percorso di cui al precedente punto 1), il
trasferimento del TFR avviene verso la forma
pensionistica complementare istituita presso
l’INPS
|
PERCORSO
DECISIONALE 2
Lavoratore
dipendente iscritto per la prima volta alla
previdenza
obbligatoria
prima del 29 aprile 1993
|
Al 1° gennaio 2007 iscritto alla P.C. Al
1° gennaio 2007 non iscritto alla P.C.
ADESIONE
ESPLICITA
Entro
il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla
data di assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007) il lavoratore esprime
la volontà di:
1)
conferire il residuo del TFR
maturando alla forma di previdenza
complementare collettiva alla quale il
lavoratore già aderisce
2)
mantenere il residuo del TFR
maturando presso il datore di lavoro. In tal
caso, per i lavoratori di aziende con più
di 50 dipendenti, l’intero TFR è
trasferito ad apposito fondo gestito
dall’INPS
ADESIONE
TACITA
Entro
il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla
data di assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007) il lavoratore non
esprime alcuna volontà. In
tal caso
si applica la norma del silenzio
assenso e pertanto il datore di lavoro
provvede a:
|
ADESIONE
ESPLICITA
Entro
il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla
data di assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007) il lavoratore esprime
la volontà di:
1)
conferire il TFR maturando ad una
forma pensionistica complementare nella
misura fissata dai contratti collettivi o
dagli accordi aziendali. Se i contratti o
gli accordi non prevedono tali misure, il
trasferimento del TFR deve essere effettuato
nella misura minima del 50%
2)
mantenere il TFR maturando presso il
datore di lavoro. Per i lavoratori di
aziende con più di 50 dipendenti,
l’intero TFR è trasferito ad apposito
fondo gestito dall’INPS
ADESIONE
TACITA
Entro
il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla
data di assunzione se successiva al 1°
gennaio 2007) il lavoratore non
esprime alcuna volontà. In
tal caso
il datore di lavoro provvede a:
-
trasferire
l’intero TFR maturando alla forma
pensionistica collettiva (fondo
negoziale o fondo aperto con adesione
collettiva) prevista dai contratti o
dagli accordi aziendali anche
territoriali. Nel caso di esistenza di
più forme pensionistiche collettive
applicabili, il trasferimento avviene
verso quella con più adesioni di
lavoratori dell’azienda salvo diverso
accordo aziendale
Nel
caso di insussistenza di forma pensionistica
complementare che rende inapplicabile il
percorso di cui al precedente punto 1), il
trasferimento del TFR avviene verso il fondo
di previdenza complementare istituito presso
l’INPS
|
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